Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48689 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48689 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE FRANCO GENNARO N. IL 23/04/1943
avverso l’ordinanza n. 500033/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
21/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
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SAVJN
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*t O; le conclusioni del PG1).ett – f

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto

Il GIP del Tribunale di Torino, con decreto emesso in data 9.5.2013, ha disposto il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca _per equivalente di beni mobili ed immobili, denaro, titoli e valori appartenenti a
fglergis0
, indagato del reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d.lgs 74/2000, in ,
Gennaro
relazione agli anni di imposta 2007, 2009, fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00, importo

come risultante dal capo di imputazione (euro 117.186,83 nell’anno 2007; euro 1.056. 074,60 nel 2009,
per un totale di euro 1.173.261,43); ciò “alfine di tenere conto di possibili margini di errore” .
In data 19.7.2013 il GIP emetteva sentenza ex art. 425 c.p.p. di non luogo a procedere nei confronti di
iMitas0
Pc Gonfiar-e per il reato di dichiarazione infedele limitatamente ai fatti del 2009, perché il fatto non
sussiste, annualità per la quale l’imposta evasa, come indicata nel capo di imputazione, era a pari ad
euro 1.056.074,60.
Richiesta la revoca del decreto di sequestro preventivo in relazione al solo reato per cui era intervenuto
il proscioglimento ex art. 425 c.p.p. — poiché l’art. 321 co 1 c.p.p. stabilisce la perdita immediata di
efficacia della misura reale ove sia emessa sentenza di non luogo a procedere — il giudice del
dibattimento davanti al quale il processo era incardinato per le restanti imputazioni a carico del líaz
Writ0
Qem,uar.43, provvedeva con ordinanza del 18.2.2014, alla revoca parziale del sequestro preventivo fino
alla concorrenza dell’importo di euro 990.140,61, inferiore all’ammontare dell’imposta evasa per l’anno
2009 in relazione alla quale era stata emessa sentenza ex art. 425 c.p.p. L’importo inferiore rispetto alla
imposta evasa era stato determinato secondo gli stessi criteri che avevano indotto il GIP a disporre il
sequestro preventivo fino alla concorrenza di una somma calcolata in misura inferiore a quella
corrispondente all’imposta evasa.
In definitiva, poiché il sequestro preventivo era stato accordato per un importo inferiore all’ammontare
delle somme evase per gli anni 2007 e 2009, al fine di prevedere possibili errori di calcolo, anche la
revoca del sequestro era stata disposta dal giudice del dibattimento non in misura corrispondente
all’importo dell’imposta evasa per il 2009, pari a 1.056.074,60, bensì in misura inferiore, pari ad euro
990.140,61.
Proposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 18.2.2014 di revoca parziale del
decreto di sequestro, il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza emessa in data 21.3.2014,
respingeva l’appello confermando l’ordinanza.
De flkAge,D
Avverso detto provvedimento l’indagato 13e Ge~, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto

ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge per non avere il giudice del dibattimento
provveduto a revocare il decreto di sequestro preventivo per l’intero importo corrispondente all’imposta

quantificato in misura inferiore, sia pure di poco, all’ammontare delle imposte evase per quei due anni,

evasa per l’anno di imposta 2009, ovvero in misura pari all’effettivo ammontare dell’imposta,
quantificato nel capo di incolpazione in euro 1.056. 074,60 e dunque per aver mantenuto il sequestro
preventivo fmalizzato alla confisca per equivalente su beni eccedenti il valore di cui era contestata
l’illecita acquisizione con la sentenza di non luogo a procedere.
La difesa rileva che, in difetto di qualsiasi spiegazione da parte del giudice del sequestro dei criteri che
hanno governato tale riduzione, ovvero della misura in cui possibili errori di calcolo possano incidere

del tutto arbitraria in quanto si fonda su un presupposto del tutto indimostrato, ovvero che il GIP abbia
ritenuto, ordinando il sequestro preventivo di un importo inferiore alla somma delle imposte evase nel
2007 e nel 2009, che entrambe le evasioni dovessero ridursi proporzionalmente applicando un
medesimo saggio percentuale.
Peraltro la confisca per equivalente costituisce una misura sanzionatoria ripristinatoria della situazione
modificata dalla commissione del fatto illecito mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di
valore corrispondente a carico del responsabile. Di conseguenza, è illegittima, ad avviso della difesa,
l’imposizione di un vincolo reale che ecceda l’entità del vantaggio patrimoniale tratto dal reato. Ne
discende che, qualora venga accertata con sentenza (in questo caso ex art. 425 c.p.p.) l’insussistenza del
reato, il sequestro perde efficacia per un valore che si supponeva illegittimamente acquisito per effetto
del reato.
Tanto premesso il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio e la revoca
del sequestro preventivo per l’intero importo corrispondente all’infedele dichiarazione del 2009 — fatto
per il quale è intervenuta sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. — pari alla somma di euro
1.056.074,60.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è ravvisabile nel caso in esame alcuna
violazione di legge.
Come risulta dell’impugnata ordinanza, infatti, il sequestro venne ordinato un totale di euro1.100.000,
somma inferiore alla sommatoria dell’ammontare delle imposte evase per gli anni 2007 e 2009;
operazione quest’ultima consentita al GIP che in fase cautelare ben può sequestrare una somma inferiore
rispetto all’ammontare dell’imposta complessivamente evasa.

2

sulla determinazione dei valori da sottoporre a sequestro, l’operazione dell’ordinanza gravata si palesa

Orbene, una volta intervenuta sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. in relazione al reato di
infedele dichiarazione del 2009, correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto di revocare il sequestro
solo per l’ammontare di euro 990.130,61 cioè per una somma inferiore rispetto all’imposta che si era
ritenuta evasa per l’anno 2009, somma pari a euro 1.056.074,60.
A ben vedere, infatti, al momento dell’adozione della misura reale in esame il GIP aveva sequestrato
una somma inferiore a quella complessivamente evasa ed anche se, come precisato dalla difesa, lo stesso

quale è stato emesso il provvedimento di sequestro, la somma ancora in sequestro — di euro 109.869,39
— risulta comunque inferiore all’ammontare della somma evasa nel 2007 pari ad euro 117.186,83 di
talché il ricorrente non ha nulla da lamentare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

non ha spiegato come è giunto alla determinazione della somma di 1.100,000 euro in relazione alla

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