Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48688 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48688 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– ROSSETTI PASQUALE, n. 8/05/1980 a Campobasso

avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI in data 25/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’impugnata
sentenza per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 25/03/2014, depositata in data 9/04/2014, la
Corte d’appello di NAPOLI confermava la sentenza del tribunale di NAPOLI del
27/02/2013 che aveva condannato ROSSETTI PASQUALE, in esito al giudizio
abbreviato richiesto e previo riconoscimento dell’ipotesi dell’art. 73, comma

reclusione e 4000,00 euro di multa per il reato sub a) relativo alla detenzione
illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, nonché alla pena di 6
mesi di arresto e 4000,00 euro di ammenda per il capo b) relativo alla
contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanza stupefacente, con confisca
e distruzione di quanto in sequestro oltre alla confisca dell’autovettura
sequestrata.

2. Ha proposto ricorso ROSSETTI PASQUALE a mezzo del difensore fiduciario
cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce quattro motivi,
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione all’art. 73, TU Stup. ed all’art. 530, cpv, c.p.p. e correlati
vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza, in quanto, sostiene il
ricorrente, erroneamente i giudici avrebbero ritenuto inconsistente la
argomentazione difensiva della destinazione ad uso personale dello stupefacente
rinvenuto; l’imputato si era recato da Campobasso a Napoli per acquistare
stupefacente, ossia in una piazza dove il prezzo è più basso rispetto a quello
dell’isolata Campobasso; apparirebbe logico dunque che l’imputato abbia
affrontato il viaggio di oltre 100 km. non per consumare una singola dose, ma
per farsi una scorta che gli garantisse un minimo margine di autonomia nel
consumo della droga; l’imputato venne colto sulla via del ritorno alla guida
dell’autovettura in stato di overdose, ciò che denoterebbe non certo scaltrezza
del presunto venditore; l’imputato venne trovato in possesso di stupefacente di
tipo diverso da cui erano ricavabili 44 dosi di eroina e 11,9 dosi medie giornaliere
di cocaina, stupefacente contenuto rispettivamente in 16 e 17 cilindretti di
plastica, tutte circostanze che inducevano ad una apparenza di destinazione ad
un uso non esclusivamente personale; in un simile contesto, tenuto conto anche

2

quinto, TU Stup. prevalente sulla recidiva contestata, alla pena di 2 anni di

del riconoscimento del fatto di minore gravità, la presunta destinazione a terzi
dello stupefacente apparirebbe contraddittoria ed illogica, con riferimento a tutti
gli elementi indicati in motivazione (in particolare, quanto alla natura diversa
delle sostanze, non sarebbe dirimente per escludere la destinazione ad uso
personale; quanto alla suddivisione in dosi, la stessa non orienterebbe alla
destinazione a terzi, in quanto lo stupefacente era stato appena acquistato, non
vennero rinvenuti strumenti per la pesatura, suddivisione e confezionamento e,

infine, la ritenuta inverosimiglianza della versione fornita sull’errore nella
consegna della sostanza sarebbe circostanza del tutto neutra); la destinazione a
terzi dello stupefacente rimane quindi una mera eventualità, come anche
riconducibile ad una mera ipotesi è la affermazione della sentenza circa la
possibile cessione ad assuntori residenti nel proprio territorio dello stupefacente
rinvenuto nella disponibilità del ricorrente; l’imputato mai è stato condannato per
reati di quel tipo né ha a suo carico segnalazioni di sorta per violazione alla
normativa sugli stupefacenti.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 2 c.p., 2, legge n. 10 del 2014 e 63, comma quinto,
TU Stup., vigente al momento dell’emissione della sentenza impugnata.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza, in quanto, sostiene il
ricorrente, i giudici non avrebbero tenuto conto, nel riqualificare il fatto come di
lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma quinto, TU Stup., del mutato assetto
sanzionatorio seguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 10 del 2014 che ha
trasformato l’ipotesi in esame da circostanza a reato autonomo.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 132, 133 c.p. e 73, comma quinto, TU Stup. e
correlato vizio di mancanza di motivazione sull’elevata misura della pena inflitta.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza, in quanto, sostiene il
ricorrente, la pena base da cui i giudici hanno preso le mosse per la
determinazione del trattamento sanzionatorio (3 anni di reclusione e 6000,00
euro di multa) si discosta in maniera significativa dal minimo edittale, con
conseguente mancanza di motivazione sul punto, soprattutto tenuto conto della
mutata cornice edittale che ha ridimensionato la risposta sanzionatoria per
l’ipotesi del fatto di minore gravità, donde la pena appare del tutto
sproporzionata.

infine, sarebbe dimostrativa di un acquisto al dettaglio da parte del ricorrente;

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato solo per il trattamento sanzionatorio.

4.

Quanto al primo motivo, infatti, non v’è dubbio sulla correttezza

argomentativa della decisione dei giudici territoriali, che hanno confermato il
giudizio di condanna per la detenzione, in parte per uso personale ed in parte

traendo argomenti da: a) rinvenimento di sostanze stupefacenti di natura
diversa; b) quantitativo rinvenuto; c) suddivisione in dosi; d) inverosimiglianza
della versione difensiva fondata su un presunto errore ad opera dei venditori che
gli avrebbero consegnato eroina invece della cocaina richiesta.
Sul punto, le argomentazioni difensive, riproposte davanti a questa Corte e già
adeguatamente confutate dalla Corte d’appello, non presentano elementi di
apprezzabile novità che conducono, pertanto a ritenere il ricorso inammissibile
perché aspecifico. Ed invero, è stato più volte affermato da questa Corte che è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia
generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e
ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano
carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., ex
multis: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Le argomentazioni invece offerte dalla Corte territoriale a confutazione delle tesi
difensiva sono corrette anche in diritto, atteso che, come più volte ribadito da
questa Corte, l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto,
d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,
modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici
previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione
resta priva di incidenza sul giudizio (v., ex multis: Sez. U, n. 35737 del
24/06/2010 – dep. 05/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911). Nella specie, se
è ben vero che in astratto sarebbe censurabile la sentenza che, per escludere
l’attenuante di cui al comma quinto dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, evidenzi
la sola diversità delle sostanze stupefacenti detenute, contenenti lo stesso
principio attivo (Sez. 6, n. 6574 del 10/01/2013 – dep. 11/02/2013, Mallo, Rv.
254598), è tuttavia altrettanto vero che la motivazione dell’impugnata sentenza
non si fonda esclusivamente sulla diversità delle sostanze, ma valorizza altri
4

per la destinazione a fini di spaccio dello stupefacente caduto in sequestro,

elementi tra cui il quantitativo detenuto sostanzialmente incompatibile con una
detenzione esclusivamente personale, perdipiù argomentando logicamente circa
la inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui, quanto alla diversità,
l’imputato sarebbe stato vittima di un “errore” da parte dei venditori che gli
avrebbero dato, oltre la chiesta cocaina, anche eroina. A fronte di ciò, quindi, le
deduzioni difensive, svolgendo censure di merito, chiedono a questa Corte di
operare un apprezzamento fattuale (valutazione della logicità del comportamento

scorta; poca scaltrezza dimostrata dallo stesso, presunto venditore, nel porsi alla
guida della vettura in stato di alterazione dovuto ad assunzione di stupefacenti),
operazione com’è noto vietata in questa sede.
Il motivo di ricorso dev’essere quindi rigettato.

5.

Diverso approdo invece quanto ai residui motivi di ricorso, che per

l’omogeneità dei profili di doglianza meritano trattazione congiunta.
La doglianza appare, invero, fondata alla luce della mutata cornice edittale della
pena prevista per l’ipotesi del comma quinto dell’art. 73, T.U. Stup.; ed invero,
premesso che la sentenza di primo grado venne pronunciata quando ancora non
era stata mutata, per la prima volta, la cornice edittale dell’ipotesi lieve, è
evidente che al momento del giudizio di appello, i giudici si sarebbero dovuti
porre il problema della rivalutazione del trattamento sanzionatorio a seguito del
mutamento della risposta sanzionatoria, per effetto (all’epoca del giudizio di
secondo grado, intervenuto in data 25/03/2014) di quanto disposto dall’art. 2,
comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni,
in data successiva al giudizio d’appello, con la L. 21 febbraio 2014, n. 10. A ciò,
peraltro, va aggiunto che, per effetto della ulteriore modifica

“in melius”

introdotta per effetto dell’art. 1, comma 24-ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, l’attuale
cornice edittale prevista per la c.d. ipotesi lieve dall’art. 73, comma quinto, T.U.
Stup., è determinata nella reclusione da sei mesi a quattro anni e nella multa da
euro 1.032 a euro 10.329.
E’ stato, peraltro, affermato da questa Corte, un principio cui si ritiene di dover
dare continuità che in tema di stupefacenti, la pena irrogata per i reati di cui
all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prima della data di
entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36,
convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10
e 16 maggio 2014, n. 79 – che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato
autonomo, attenuandone il trattamento sanzionatorio minimo – deve essere

dell’imputato che si sarebbe spostato da Campobasso a Napoli per fare una

necessariamente rideterminata anche quando la stessa risulti compatibile con la
vigente cornice sanzionatoria e sia stata fissata dal giudice del merito nel minimo
edittale previsto dai parametri antecedenti alle indicate novelle legislative
intervenute nelle more del giudizio di Cassazione (Sez. 6, n. 3177 del
29/05/2014 – dep. 22/01/2015, Cantori, Rv. 262077).
Peraltro, come affermato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
46653/15 del 26 giugno 2016 – dep. 25 novembre 2015, Della Fazia, non ancora

ricorso manifestamente infondato, e privo di censure in ordine al trattamento
sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute con riguardo
alla più mite disciplina prevista in materia di stupefacenti per le fattispecie di
lieve entità, anche quando la pena irrogata rientri nella cornice edittale della
previgente disciplina come ripristinata per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014.

6. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di NAPOLI perché rivaluti l’entità del trattamento
sanzionatorio inflitto al ricorrente, tenendo conto della mutata cornice edittale
della pena prevista per l’ipotesi dell’art. 73, comma quinto, T.U. Stup.
L’impugnata sentenza, infine, oltre ad essere irrevocabile sull’affermazione di
responsabilità quanto al delitto sub a), è altresì irrevocabile quanto al reato sub
b), in relazione al quale nessuna censura di legittimità risulta essere stata svolta.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio relativo al delitto di cui al capo a), con rinvio ad altra Sezione della
Corte d’appello di NAPOLI.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 25 novembre 2015

massimata), sono rilevabili di ufficio, in sede di legittimità, anche in presenza di

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