Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48685 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48685 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMZAOUI WAEL N. IL 31/05/1986
avverso la sentenza n. 8066/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 25/09/2013

(.’

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato
(cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino),
l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il
giudice dia atto, ancorché succintamente, ovvero
implicitamente, come nella fattispecie di cui è processo,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi
richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione
di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento,
la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p.
deve
essere
accompagnato
da
una
specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e
che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla
base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare
se sussistano le anzidette cause di proscioglimento
soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano
desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto
e ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.

Hamzaoui Wael, imputato in ordine al reato p.e p.
dall’articolo 73 d.PR.309/90, con la recidiva – fatto
commesso in Verona il 21.08.2012- ricorre per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in
epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e carenza
di motivazione della medesima in ordine all’insussistenza
di una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo
129 c.p.p..

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.09.2013

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

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