Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48680 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48680 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEGA SHKELQIM N. IL 14/06/1980
avverso la sentenza n. 1338/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 25/09/2013
Osserva
Ricorre per cassazione di fiducia di Dega Shkelqim avverso la sentenza emessa in
data 12.3.2012 dalla Corte di Appello di Brescia che confermava quella in data
29.3.2012 del Tribunale di Brescia con cui il predetto era stato condannato alla pena,
condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed C 2.000,00 di ammenda con
sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, per il reato di cui all’art.
186 co. 1 0 , 2° e 6° C.d.S. (tasso del 2,07 g/I e 1,90g/1).
Deduce la violazione di legge in relazione alla dedotta inutilizzabilità dei risultati
accertamento risultava che l’avviso di farsi assistere da persona di fiducia era stato
steso in orario successivo rispetto all’effettuazione del test.
Rappresenta, altresì, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato.
Il ricorso è inammissibile essendo la prima censura del tutto aspecifica e la seconda
manifestamente infondata e non consentita in questa sede.
E’ palese la sostanziale aspecificità del primo motivo addotto che ha riproposto in
questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla
Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua,
immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Del tutto inconferente è la seconda censura che non risulta nemmeno rappresentata
in grado di appello che involge un’indimostrata tesi di natura biologico-analitica che
non risulta essere stata rappresentata in grado di appello: ed anzi, a ben vedere,
l’effettuazione dell’alcooltest a distanza di tempo dal momento della guida
implicherebbe un valore alcolemico falsato per difetto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
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dell’alcooltest all’applicazione della sanzione poiché dal testo del verbale di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013