Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48679 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48679 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRISS AMINE N. IL 01/01/1977
avverso l’ordinanza n. 1146/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 25/09/2013

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Cagliari, con ordinanza del 21 novembre 2012, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Driss Amine avverso la
sentenza del Tribunale di Cagliari in data 1.06.2012, con la quale l’imputato era
stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c), cod. strada. La Corte territoriale ha rilevato il mancato rispetto
della disposizione di cui all’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., stante la aspecificità
delle censure dedotte dall’appellante. La Corte di Appello ha, quindi, dichiarato

gratuito sulla correttezza delle procedure di omologazione dell’etilometro; ed ha
ordinato l’esecuzione della sentenza impugnata.
Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Cagliari ha
proposto ricorso per cassazione Dris Amine, a mezzo del difensore. La parte deduce
il vizio motivazionale, rilevando che la Corte di Appello, nel provvedimento
impugnato, si è limitata ad affermare che le censure avverso la sentenza di primo
grado erano generiche. Al riguardo, l’esponente osserva che erano state dedotte
censure tutt’altro che generiche, relative al corretto accertamento dello stato di
ebbrezza, in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità
dell’imputato. Osserva che è necessario che la Suprema Corte proceda all’esame
diretto dell’atto di appello di che trattasi.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la possibilità, da parte del giudice dell’impugnazione, di dichiarare
con ordinanza, d’ufficio, l’inammissibilità del gravame è normativamente prevista
dall’art. 591, cod. proc. pen. Segnatamente, l’inammissibilità dell’impugnazione
può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi indicate dall’art. 591, comma 1, cod.
proc. pen.: a) difetto di legittimazione o di interesse; b) provvedimento non
impugnabile; c) inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585,
586, cod. proc. pen.; d) rinunzia. Per quanto attiene, in particolare, ai casi ora
richiamati sub lett. c), preme evidenziare che l’art. 581, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen. stabilisce che l’impugnazione deve enunciare . Conseguentemente, nel caso di aspecificità dei motivi, il giudice
dell’impugnazione ben può dichiarare, preliminarmente e con ordinanza,
l’inammissibililità del gravame, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2977 del 10.12.2003, dep.
28.01.2004, Rv. 227028).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha evidenziato la aspecificità delle
dedotte censure, atteso che i gli argomenti svolti in sede di gravame si limitano ad
indubbiare il corretto funzionamento dell’etilometro. Pertanto, sulla scorta di tale

inammissibile il gravame, perché l’esponente si è limitato ad insinuare un dubbio

apprezzamento – che risulta immune da vizi logici censurabili in sede di legittimità del tutto legittimamente la Corte territoriale, con l’ordinanza oggi impugnata, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello, secondo la disciplina procedurale
specificamente prevista per i casi di inammissibilità dell’impugnazione. Il Collegio
ha, infatti, esercitato i poteri che l’art. 591, cod. proc. pen. conferisce al giudice
dell’impugnazione, in caso di aspecificità dei motivi di appello, come sopra
considerato. Ed invero, l’atto di appello proposto nell’interesse di Driss Amine

argomentata ragione di censura, rispetto all’apparato motivazionale posto a
fondamento della sentenza del Tribunale di Cagliari. E’ poi appena il caso di
osservare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di
guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcoltest, eseguito con gli strumenti e
secondo le procedure di cui agli artt. 186, comma 4 cod. strada e 379 Reg. es. cod.
strada – come avvenuto nel caso di specie – costituisce prova della sussistenza
dello stato di ebbrezza; che è onere dell’imputato fornire la prova contraria rispetto
a tale accertamento, dimostrando vizi della strumentazione ovvero errori di metodo
nell’esecuzione dell’aspirazione; e che non è sufficiente la mera allegazione della
sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 17463 del 24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2013.

risulta meramente enunciativo ed i motivi di gravame non sono assistiti da alcuna

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