Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48678 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48678 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAMBI CHOQUkANCA FRE& VINCENTE N. IL 05/04/1983
avverso la sentenza n. 4655/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
11/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 25/09/2013

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e

Motivi della decisione
Chambi Choquehuanca Freddy Vincente ha proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Roma in data 11.07.2011, con la quale è stata affermata
la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ex art. 116, comma 13,
cod. strada, con condanna alla pena di C 1.600,00 di ammenda, condizionalmente
sospesa. Il deducente contesta l’affermazione di penale responsabilità; rileva che in
dibattimento non si è chiarito se l’imputato avesse o meno conseguito una patente

Sotto altro aspetto, la parte si duole della entità della pena inflitta.
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
sentenza non appellabile, è inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa venne sottoscritto
dall’Avv. Francesca Carpentieri, difensore che non risultava iscritta nell’albo
speciale per le giurisdizioni superiori, alla data di deposito del ricorso (l’iscrizione è
intervenuta solo in data 24.10.2012). Invero, questa Suprema Corte ha chiarito
che è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737). Deve, in particolare, osservarsi: che la Corte
regolatrice ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, il requisito
dell’iscrizione del difensore all’albo speciale della Corte di cassazione deve
sussistere al momento della presentazione dell’atto (Cass. Sez. 4, Sentenza n.
21552 del 02/04/2007, dep. 01/06/2007, Rv. 236729); e che è inammissibile il
ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché il
difensore risulti iscritto – come nel caso di specie – nell’albo speciale della corte di
cassazione, al momento della discussione del ricorso (Cass. Sez. 6, Sentenza n.
9785 del 19/06/1992, dep. 13/10/1992, Rv. 191998).
Tanto chiarito, si rileva per completezza argomentativa che si registrano
ulteriori ragioni di inammissibilità della presente impugnazione.
Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato e perciò
inammissibile.
Non sussiste, infatti, la dedotta errata valutazione della prova, da parte del
giudice procedente, in riferimento alla titolarità della patente di guida da parte del
prevenuto; il giudicante, sul punto di interesse, ha espressamente chiarito che
l’imputato venne sorpreso alla guida del motociclo Kimco People privo della patente
di guida, per non averla mai conseguita; e che tale dato risultava confermato dal
successivo riscontro effettuato presso il terminale della motorizzazione civile.

di guida, di cui era comunque sprovvisto al momento del controllo.

Con riguardo al secondo motivo di censura, deve poi osservarsi che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne il trattamento
sanzionatorio. E’ appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari
elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio
di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte

36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale di Roma ha infatti
considerato che l’imputato risultava meritevole delle attenuanti generiche – in
considerazione della concreta gravità del fatto e dello stato di incensuratezza – ed
ha quindi determinato la pena in C 1.600,00 di ammenda, al di sotto del minimo
edittale, pure concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2013.

non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.

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