Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48677 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48677 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUPPA ALESSIO N. IL 18/01/1977
avverso la sentenza n. 1121/2012 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 25/09/2013

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Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Puppa Alessio in ordine al reato di cui
all’art.116 co.13 D.lgs. 285/92 per avere guidato
un’autovettura sprovvisto della patente di guida, ha
proposto appello, trasmesso tempestivamente a questa Corte

violazione di legge in quanto, a suo avviso, al momento
della sua commissione (il 24 agosto 2007), il fatto a lui
ascritto non costituiva reato.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato, in quanto il D.L. 3.08.2007 n.117 è entrato in
vigore il 4.08.07, prima quindi del 24 agosto 2007, data
del commesso reato, e l’art.1 del D.L. n.117 già prevedeva
la rilevanza penale della condotta.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

a titolo di sanzione

e quindi a colpa,

(cfr. Corte

Costituzionale

del

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

di cassazione, l’imputato chiedendone l’annullamento per

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2013

DEP.° SI TATA l

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