Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48676 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48676 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’ERBA DOMENICO N. IL 27/07/1985
avverso la sentenza n. 2577/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/09/2013
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Dell’erba Domenico
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del codice della strada
è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: in particolare la sentenza pondera diffusamente le questioni
giuridicamente rilevanti afferenti alla responsabilità ed alla pena, mentre l’imputato si
limita a deduzioni assolutamente vaghe.
Si tratta, in ogni caso, di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 25 settembre 2013
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