Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48672 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48672 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SMAALI TAREK N. IL 30/06/1984
avverso la sentenza n. 810/2008 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 23/06/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

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Smaali Tarek

Motivi della decisione

L’appello proposto dal difensore dell’imputato in epigrafe l’imputato avverso la
sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del
codice della strada, qualificato come ricorso per cassazione è inammissibile.
Esso, infatti, è stato proposto dall’ avv. Umberto Gramenzi che non è iscritto

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 25 settembre 2013

all’albo dei legali ammessi al patrocinio presso questa Suprema Corte.

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