Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48671 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48671 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORESTI FAUSTO N. IL 09/01/1954
avverso la sentenza n. 460/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

98
Foresti Fausto
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del codice della strada
è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

soli 16 giorni di arresto accompagnata dalla sostituzione della pena detentiva con quella
pecuniaria.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.
Inoltre la questione afferente alla procedura di misurazione dell’alcolemia viene
prospettata per la prima volta nella presente sede di legittimità, come dallo stesso
ricorrente evidenziato.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 25 settembre 2013

logico-giuridici: correttamente si richiamano i criteri di legge per giustificare la sanzione di

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