Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48670 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48670 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACCARINI MATTEO N. IL 02/06/1982
avverso la sentenza n. 7286/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 25/09/2013

Motivi della decisione
Baccarini Matteo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bologna in data 15 febbraio 2012, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Parma il 25.02.2009, nei
confronti del predetto Baccarini, in ordine al reato di cui all’art. 187, cod. strada.
Con il primo motivo, la parte reitera l’eccezione di natura processuale,
afferente al mancato rinvio del dibattimento per impedimento a comparire
dell’imputato. Osserva che nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del

documentazione sanitaria prodotta dal difensore, attestante l’impossibilità a
comparire dell’imputato, per i postumi da trauma contusivo al ginocchio.
Con il secondo motivo l’esponente deduce in termini del tutto generici il vizio
motivazionale; rileva che l’esame dell’imputato, incombente che non è stato
espletato stante la mancata comparizione del prevenuto, nonostante il legittimo
impedimento sopra richiamato, avrebbe consentito di smentire le dichiarazioni rese
dai verbalizzanti.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo di ricorso la parte reitera l’eccezione processuale, che è
stata censita dalla Corte distrettuale, analizzando il secondo motivo di appello. Il
presente ricorso risulta, perciò, del tutto aspecifico, atteso che l’esponente non
sottopone a critica l’articolato percorso argomentativo sviluppato in sede di
gravame dalla Corte territoriale, ma si limita a riproporre le doglianze che erano
state già dedotte avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Parma, in data
25.02.2009. E questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che è inammissibile il
ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa
prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da
ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv.
246980).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò
inammissibile.
Ed invero, la doglianza in oggetto, con la quale l’esponente assume che
l’esame dell’imputato avrebbe consentito l’acquisizione di elementi probatori idonei
a smentire le dichiarazioni rese dai verbalizzanti che avevano proceduto al
controllo, si risolve nella assertiva prospettazione di una ricostruzione alternativa
del fatto, sulla base di un diverso apprezzamento del materiale probatorio, profili
del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. In sede di
legittimità, invero, non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente
la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769,

25.02.2009, il giudice ha respinto l’istanza di differimento, nonostante la

Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009,
Rv. 244181). Del resto, nel caso di specie, la Corte di Appello ha espressamente
considerato, sviluppando un conferente percorso logico argomentativo, immune da
censure rilevabili in sede di legittimità, che risultava accertata la presenza di
oppiacei e di metaboliti della cannabis nelle urine del prevenuto; e che la irregolare
condotta di guida posta essere dall’imputato, osservata direttamente dai
verbalizzanti, costituiva un indicatore molto chiaro, dello stato di alterazione
psicofisica in cui versava l’imputato al momento del fatto.

pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P. Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2013.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

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