Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4867 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4867 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALENTINA CORSO, nata a Bologna il 24 settembre 1984
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in data 13 giugno 2014 (n.
101-104-114/2014 R.I.M.C./R. Bologna)
sentita la relazione del Consigliere Dott. Stefano Mogini
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro
Iacoviello, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile
udito l’Avv. Tiziana Zambelli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Valentina Corso ricorre avverso l’ordinanza con la quale, in data 13 giugno 2014, il
Tribunale del riesame di Bologna ha confermato, con esclusione del conto corrente
bancario n. 906000614 acceso presso la Filiale di Bologna – Agenzia n. 6 della Banca
Nazionale del Lavoro intestato ad Ammirato Antonio e Corso Valentina e alla polizza
assicurativa Cardif Vita intestata alla ricorrente, i decreti di sequestro preventivo emessi
il 15 aprile 2014 e il 26 maggio 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Bologna ai sensi dell’articolo 12 sexies D.L. 306/1992. Le ordinanze genetiche erano
state emesse nei confronti di Ammirato Antonio, indagato per il delitto di associazione a
delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e plurime cessioni di cocaina, e

Data Udienza: 07/01/2015

dell’attuale ricorrente, terzo estraneo ai reati teste’ citati, sul presupposto che i beni
sequestrati fossero stati acquistati con il provento dei traffici illeciti in cui risulta
coinvolto l’Ammirato.

Considerato in diritto

1. La ricorrente lamenta per mezzo del suo difensore violazione di legge con riferimento
agli articoli 125 e 321 cod. proc. pen. e 12 sexies L. 356/92. Il Tribunale non avrebbe

riferimento all’acquisto dell’autovettura Dodge Nitro targata DX074WT, che il Tribunale
fa risalire a fondi del convivente, indagato per il reato associativo di cui all’articolo 74
I.s., ed avrebbe a tale riguardo travisato la data in cui la madre della ricorrente,
ricevuta dalla sua assicurazione la liquidazione del valore di un’auto a lei in precedenza
rubata, avrebbe effettuato con quei fondi, di natura evidentemente lecita, l’acquisto
della vettura intestata alla figlia. La ricorrente si duole inoltre del fatto che il Tribunale
non le ha restituito la somma di Euro 10.000 trasferita a mezzo bonifico dal conto
corrente n. 906000614 (restituito ai titolari perché le somme ivi accreditate avevano
lecita provenienza) a quello n. 906000181, a lei intestato e rimasto in sequestro.

2. Il ricorso è fondato. Il denunciato vizio di violazione di legge deriva nel caso di specie da
una radicale carenza di motivazione effettivamente ravvisabile nel provvedimento
impugnato. La motivazione dell’ordinanza in questione è infatti fondata su vero e
proprio travisamento dei fatti e deve ritenersi del tutto carente e meramente apparente,
nei termini appresso indicati. Risulta invero agli atti (cfr. estratto conto c/c intestato a
Micco Carmela e corrispondenza intercorsa con la Compagnia assicuratrice) che le
somme liquidate alla madre della ricorrente a titolo di risarcimento del danno da furto
sono state accreditate in data 12 aprile 2013, allorché il bonifico effettuato dalla Micco
alla Moreno Motor per l’acquisto dell’auto Dodge Nitro intestata alla ricorrente è
avvenuto il 27 giugno 2013. Il Tribunale ha dunque utilizzato per collocare la provvista
dell’acquisto dell’auto un dato temporale (4 e 5 novembre 2013) erroneo e contrastante
con le risultanze processuali. Inoltre, risulta pure agli atti (cfr. estratti conto c/c n.
906000181 e n. 906000614 accesi presso la BNL Ag. 6 di Bologna, intestati il primo in
via esclusiva alla ricorrente e il secondo cointestato ad essa e ad Ammirato Antonio)
che dal conto corrente n. 906000614, sul quale il Tribunale riconosce non essere
transitati denari provento di reato, è stata trasferita in favore del c/c n. 906000181
intestato alla Corso non solo la somma, pari a 96.000 Euro, utilizzata per la
sottoscrizione della polizza vita a premio unico già dissequestrata, ma anche quella di
10.000 Euro rimasta in sequestro e che deve tuttavia, per quanto precede, ritenersi di
origine lecita.

fornito idonea giustificazione della ritenuta interposizione fittizia della ricorrente con

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.

Così deciso il 7 gennaio 2015.

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