Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48669 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48669 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARANO MASSIMILIANO N. IL 01/12/1974
avverso la sentenza n. 2180/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 25/09/2013

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Marano Massimiliano in ordine ai reato di cui
all’articolo 589 co.1 c.p. ( commesso in data 8.08.2002),
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e difetto di

dell’art.597 c.5 c.p.p. in quanto la negata sospensione
condizionale della pena sarebbe sfornita di motivazione,
per difetto di motivazione con riferimento alla denegata
prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle
aggravanti contestate.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La Corte di appello di Bologna ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in ordine alle ragioni per cui
non è stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena e in ordine alle ragioni per cui
ha formulato un giudizio di sola equivalenza tra le
attenuanti generiche e l’aggravante contestata,
evidenziandone l’adeguatezza in considerazione della
gravità della condotta dell’imputato che ha causato oltre
al decesso di una persona anche lesioni gravi ad un’altra
e non ha avuto un comportamento processuale
particolarmente meritevole.
In considerazione del tempo del commesso reato (commesso
1’8.08.2002) e del giudizio di sola equivalenza tra le
attenuanti generiche e l’aggravante contestata, non si è
verificata alla data odierna la prescrizione del reato,
come sostenuto dalla difesa.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

motivazione in relazione alla mancata applicazione

procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000,00

a titolo di

sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013
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P Q M

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