Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48668 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48668 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLO

ANILA . IL 08/11/1981

avverso la se
06/04/2012

a n. 1039/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

95
Danila Florin
Motivi ciella clecisione

Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del codice della strada
è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

logico-giuridici: in particolare si considera che il tasso alcolemico era oltremodo elevato
(3,42,) sicché non poteva essere per alcuna ragione giustificata la guida, e la pena è
congruente con tale allarmante situazione.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 25 settembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

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