Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4866 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4866 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FEDERICO Maurizio, nato a Sulmona (AQ) il 15 febbraio 1958
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in data 13 giugno 2014 (n.
102-103-115/2014 R.I.M.C./R. Bologna)
sentita la relazione del Consigliere Dott. Stefano Mogini
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro
Iacoviello, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile
udito l’Avv. Antonio Cappuccio, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Federico Maurizio ricorre avverso l’ordinanza con la quale, in data 15 giugno 2014, il
Tribunale del riesame di Bologna ha confermato, limitatamente all’autovettura Range
Rover targata DY430VC di proprietà del ricorrente, il decreto di sequestro preventivo
emesso il 18 aprile 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
L’ordinanza impugnata ha invero disposto la restituzione di tutti i beni sottoposti a
sequestro appartenenti a Micco Carmela, indagata per il delitto di cui all’associazione a
delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ivi compresi quelli di cui la donna
fosse titolare unitamente al suo convivente Federico Maurizio, mantenendo invece il

Data Udienza: 07/01/2015

sequestro sull’autovettura di cui sopra. L’intestazione della vettura al ricorrente, terzo
estraneo ai reati teste’ citati, è stata dal Tribunale ritenuta fittizia sul presupposto che
l’auto appartenesse al di lui genero Ammirato Roberto per essere stata acquistata con il
provento dei traffici illeciti condotti dall’Ammirato, indagato insieme ad altri per il reato
di cui all’articolo 74 I.s. e nei cui confronti erano stati ritenuti esistenti per quei reati
gravi indizi di colpevolezza ed era stata applicata la misura cautelare della custodia in
carcere.

1. Il ricorrente lamenta per mezzo del suo difensore violazione di legge con riferimento
agli articoli 125 e 321 cod. proc. pen. e 12 sexies L. 356/92. Il Tribunale non avrebbe
fornito giustificazione della ritenuta interposizione fittizia del ricorrente, assunta in
modo apodittico e senza considerare le allegazioni della difesa circa gli ampi e leciti
redditi del Federico, certamente idonei a giustificare la legittima acquisizione del bene in
esame.

2. Il ricorso è inammissibile. Esso deriva infatti il denunciato vizio di violazione di legge da
una asserita, radicale carenza di motivazione, in realtà non ravvisabile nel
provvedimento impugnato. La motivazione dell’ordinanza in questione è infatti lungi
dall’essere del tutto carente e non presenta difetti tali da renderla meramente
apparente e in realtà inesistente, ovvero assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, caratterizzata
da linee argomentative talmente scoordinate e carenti di necessari passaggi logici da far
risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura. Invero in tali
casi ben potrebbe ravvisarsi violazione di legge per mancata osservanza da parte del
giudice di merito dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. Tale vizio non può
peraltro essere riscontrato, in nessuna delle forme teste’ descritte, nel provvedimento
impugnato. Esso risulta infatti dotato di adeguato percorso argomentativo, che
consente la necessaria verifica circa gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere, la
loro valutazione e la pertinenza logico-giuridica delle conclusioni adottate. In
particolare, contrariamente agli assunti del ricorrente, il riferimento al contenuto della
conversazione intercettata (cfr. pag. 4 dell’ordinanza e decreto genetico del g.i.p.
richiamato nello stesso ricorso), dalla quale risulta inequivocabilmente che l’Ammirato
ha intestato fittiziamente l’autovettura in questione al suocero Federico Maurizio,
rappresenta elemento di prova di per se’ idoneo a sostenere e giustificare – anche nella
prospettiva della confisca alla quale il sequestro in atto è finalizzato – il provvedimento
impugnato. All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod.
proc. pen..
;97

Considerato in diritto

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 gennaio 2015.

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