Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48659 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48659 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC NIKOLA N. IL 29/11/1963
STEVIC STEFANO N. IL 13/02/1993
avverso la sentenza n. 1856/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/09/2013
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Stevic Stefano +1
Motivi della decisione
I ricorsi in epigrafe proposti dagli imputati avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto aggravato e resistenza a pubblico
ufficiale sono manifestamente infondati e quindi inammissibili.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
gravità, si è ritenuto di concedere attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, con
trattamento sanzionatorio particolarmente mite.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000 ciascuno.
Roma 25 settembre 2013
logico-giuridici: in particolare si argomenta che, pur in presenza di fatto di allarmante