Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48657 del 29/09/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48657 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PATERNOSTRO GIUSEPPE N. IL 30/05/1984
avverso la sentenza n. 819/2013 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 05/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. n1i.44,5a4-,
che ha concluso per
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Udito, per la partgf civile, l’Avv
Uditi difenso Avv.

Data Udienza: 29/09/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 5 maggio 2014 il Tribunale di Termini Imerese,
sezione distaccata di Corleone, dichiarava l’imputato Giuseppe Paternostro
colpevole del reato di molestie, contestatogli al capo c) della rubrica, per avere
per mezzo del telefono, per petulanza o biasimevole motivo, chiamato
ripetutamente l’utenza telefonica fissa, intestata a Collura Francesco Vincenzo,
arrecandogli molestia e disturbo, in Corleone il 10 gennaio 2008. Per l’effetto, lo
condannava alla pena condizionalmente sospesa di euro 250,00 di ammenda, al
risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di costituzione in favore della
parte civile costituita.

difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 660 cod. pen.. La
condotta posta in essere dal ricorrente non integra gli estremi dei reato di cui
all’art. 660 cod. pen., in quanto egli aveva effettuato le chiamate contestategii
per dirimere i contrasti insorti tra il fratello e la ex moglie, figlia del Collura, e
per consentire al congiunto di parlare al telefono con la figlioletta Federica,
convivente con la madre presso l’abitazione del nonno materno e così superare
gli ostacoli frapposti al mantenimento di loro rapporti e contatti. Pertanto, eg:i
non aveva agito per petulanza o altro motivo biasimevole ma per favorire
proprio fratello nella relazione affettiva con la figlia.
b) Manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata ha desunto
prova della responsabilità dai tabulati del traffico telefonico dell’utenza intestata
al ricorrente senza però avere alcuna contezza del contenuto delle relative
conversazioni, prova non deducibile dalle dichiarazioni della persona offesa, alla
quale egli era opposto da gravi dissapori legati alla separazione del fratello.

Considerato in diritto

1.La sentenza impugnata con riferimento alla posizione delVodiern
ricorrente dall’analisi del materiale probatorio ha ritenuto di poter affermare che
“le telefonate individuate in sede di esposto sono sostanzialmente coincidenti

oggettivamente e soggettivamente rispetto all’imputato Paternostro Giuseppe,
con quelle riscontrabili dai tabulati telefonici…sono accertati gravi dissapori tra
imputati e persona offesa, ex parenti, con strascichi

giudiziari rispetto

all’educazione e all’affidamento di una minore figlia” di Calogero Paternostro e
nipote della persona offesa. Ha dunque desunto la

prova dell’elemertU

materiale del reato contestato, che ha ricondotto sotto il profilo psicologico ai
contrasti esistenti tra l’imputato ed il fratello e la famiglia deila ex cognata

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del

1.1 Si ricorda in punto di diritto che il reato di molestia o disturbo alle
persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di
reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una
sola azione, purché particolarmente sintomatica dei requisiti della fattispecie
tipizzata. L’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo
riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo
o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire
pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di
altri. In particolare, si è affermato che, per integrare il delitto di molestie,
commesso per petulanza, è richiesto “un atteggiamento di arrogante invadenza
e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la
conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale
costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato
continuato” (Cass. sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, Zigrino, rv. 252063; sez. 1,
n. 29933 del 08/07/2010, Arena, rv. 247960). Ebbene, pur nella sintesi della
motivazione della sentenza impugnata, tali requisiti sono rintracciabili nella
condotta come in essa descritta.
2. Va comunque rilevato che, in ossequio alla regola generale, valevole
anche per il giudizio di cassazione, stabilita dall’art. 129 cod. proc. pen., al
momento attuale il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il lasso
temporale di sette anni e mezzo; tanto impone l’immediata declaratoria della
causa di non punibilità e quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2015.

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