Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48657 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48657 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACHINO AGNESE N. IL 15/05/1931
avverso la sentenza n. 10498/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

81 Giachino Agnese
Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputata avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: in particolare si argomenta che si era di giorno con alta visibilità, che la
vittima claudicante attraversava sulle strisce pedonali, che tale situazione ben chiara
.d I
avrebbe dovuto indurre g. imputata a prudeni limitazione della velocità, proprio per
fronteggiare i pericoli connessi al deficit di deambulazione del pedone. Implicita la
deduzione che un comportamento più cauto, diverso dalla ingiustificata fiducia di sfilarsi
dal pedone/avrebbe evitato l’evento.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 25 settembre 2013

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