Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48651 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48651 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIUCA PAOLO N. IL 18/01/1963
avverso la sentenza n. 1892/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

75 Pagliuca Paolo
Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: in particolare si espone che i ladri sono usciti dalla auto dopo aver

stato osservato da un funzionario di polizia non esclude la consumazione connessa
all’acquisizione autonoma del possesso da parte degli imputati. La pena ed il diniego delle
attenuanti generiche trovano base nei numerosi specifici precedenti penali.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 25 settembre 2013

sottratto alcuni oggetti che uno di essi aveva nascosto in dosso. Il fatto che l’illecito sia

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