Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48649 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48649 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEONI LORENZO N. IL 15/06/1981
avverso la sentenza n. 2173/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

73 Leoni Lorenzo
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: in particolare si chiarisce che la nuova delimitazione del centro abitato e
rideterminazione dei limiti di velocità. In ogni caso la sentenza argomenta che la velocità
era inadeguata a fronteggiare tempestivamente la presenza del pedone che venne
investito nel margine destro della carreggiata come dimostrato, oltre che dalle deposizioni
testimoniali, anche dagli schizzi di sangue.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 25 settembre 2013

la finalizzata all’individuazione delle competenze degli enti proprietari e non alla

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