Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48648 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48648 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRIOTTI LUIGI N. IL 24/05/1962
avverso la sentenza n. 9542/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

72 Briotti Luigi

,

Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
non solo ha varcato le casse ma è anche uscito dal supermercato.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 25 settembre 2013

logico-giuridici: in particolare si argomenta che il reato è consumato, posto che l’imputato

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