Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48647 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48647 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO MARIANO N. IL 11/08/1975
avverso la sentenza n. 3975/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 25/09/2013

/

Motivi della decisione
Gallo Mariano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano in data 15.12.2011, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Milano il 12.04.2011, nei confronti del
predetto, in ordine al delitto di furto aggravato, in fattispecie tentata. La parte non
deduce alcun motivo di doglianza.
Il ricorso è inammissibile.
L’esponente, infatti, non indica alcun motivo di doglianza. E questa Suprema
Corte ha da tempo chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi
siano privi dell’indicazione specifica delle ragioni di diritto che sorreggono la
richiesta di annullamento del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
3560 del 07/12/1991, dep. 05/03/1991, Rv. 190040).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2013.

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