Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48641 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48641 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADAMO ROBERTO N. IL 30/05/1968
MARINELLI FRANCESCO N. IL 26/04/1988
avverso la sentenza n. 11522/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

Osserva

Ricorrono per cassazione, personalmente, Adamo Roberto e Marinelli Francesco
avverso la sentenza emessa in data 21.6.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice
monocratico del Tribunale di Napoli con la quale veniva applicata ai predetti la pena
concordata di mesi otto di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il delitto di tentato
furto pluriaggravato.
Entrambi deducono il vizio motivazionale con riferimento all’entità della pena e alla
doverosa indagine in ordine alle cause d non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p..

presente sede di legittimità.
Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché i
motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione
della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Inoltre, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen.
Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione
degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio
di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

2

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici e non consentiti nella

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25.9.2013

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