Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4864 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4864 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

1) AGO Ilir, n. in Albania 11.5.1983
2) KURUPI Alfor, n. in Albania 9.3.1987
3) AMBROSI Lorenzo, n. Venezia 20.9.1949
4) VUKAJ Ervin, n. in Albania 28.8.1989
5) HARUNI Lulzim, n. in Albania 27.5.1981
6) HARUNI Robert, n. in Albania 22.6.1978
7) PALUKA Klaudio, n. in Albania 14.6.1981

avverso la sentenza n. 514/14 del GIP del Tribunale di Venezia dell’11/03/2014

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del sostituto PG, dott. R. Aniello, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio della sentenza del GUP di Venezia in data 11/03/2014 impugnata nei confronti di
Haruni Robert, con trasmissione degli atti allo steso Ufficio per l’ulteriore corso; per l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Ago Ilir, Kurupi Alfor e Vukaj Ervin limitatamente all’espulsione; per l’annullamento della sentenza nei confronti di Haruni Marinel e Paluka
Claudio limitatamente all’espulsione con rinvio allo stesso Ufficio per nuovo esame, rigettando

Data Udienza: 03/12/2014

nel resto i ricorsi; per l’inammissibilità dei ricorsi di Ambrosi Lorenzo e Haruni Lulzim, con la
condanna dei ricorrenti alle spese del grado ed alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 611 cod.
proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il GIP presso il Tribunale di Venezia, su richiesta degli imputati concordata con il PM, ha rispettivamente applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed

tipo cocaina e marijuana (artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e d.P.R. n. 309 del 1990) le seguenti pene:
ad Ago Ilir e Kurupi Alfor quella, condizionalmente sospesa, di un anno e dieci mesi di reclusione ed C 3.000,00 di multa (capi Y, Z, AA);
ad Ambrosi Lorenzo, quella di otto mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa, convertita nella
corrispondente sanzione sostitutiva della libertà controllata, ravvisata l’ipotesi dell’art. 73
comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo Y);
a Haruni Lulzim quella di quattro mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati in
addebito (capi AA, BB, DD) ed altri oggetto di precedente giudizio;
a Vukaj Ervin quella, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione ed C 2.800,00 di
multa (capi S, X), ritenuta la continuazione ed applicata la pena accessoria dell’espulsione dallo
Stato a pena espiata ex art. 86 stesso Decreto;
a Haruni Robert quella di tre anni e dieci mesi di reclusione ed C 10.000,00 di multa (capi Y,
Z, BB, CC, DD), ritenuta la continuazione, con le pene accessorie dell’interdizione tempo-ranea
dai pubblici uffici e dell’espulsione dallo Stato a pena espiata ex art. 86 stesso Decreto;
a Paluka Klaudio quella di tre anni e otto mesi di reclusione ed C 18.000,00 di multa (capi
V, W, X, Y, Z), ritenuta la continuazione, con le pene accessorie dell’interdizione temporanea
dai pubblici uffici e dell’espulsione dallo Stato a pena espiata ex art. 86 stesso Decreto.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo rispettivamente:
Ago Ilir, violazione di legge in relazione agli artt. 445 comma 1 cod. proc. pen., 164 comma
3 cod. pen. e 86 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo la disposta espulsione dal territorio dello
Stato impedita sia dalla contestuale concessione in proprio favore del beneficio della sospensione condizionale della pena sia dalla misura stessa di quella detentiva concordata, inferiore a
due anni;
Kurupi Alfor, lo stesso motivo dedotto dal ricorrente Ago;
Ambrosi Lorenzo, violazione di legge riguardo alla mancata dichiarazione di prevalenza delle
attenuanti generiche sulla contestata aggravante del concorso di cinque persone nonché
all’omessa considerazione delle circostanze soggettive di cui all’art. 70 n. 2 cod. pen.;
Haruni Lulzim, violazione della legge penale per erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc.

in relazione a plurimi episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti del

pen. riguardo all’omessa specificazione dell’incidenza degli elementi probatori acquisiti sulla valutazione dei fatti operata dal giudice;
Vukaj Ervin, contraddittorietà della sentenza impugnata, a causa da un lato del riconosciuto
beneficio della sospensione condizionale della pena e dall’altro, della disposta espulsione ex
art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990;
Haruni Robert, carenza di motivazione in relazione ai criteri di determinazione della pena finale e omessa motivazione in ordine alla disposta espulsione ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309
del 1990;
Paluka Klaudio, violazione della legge penale riguardo all’errata applicazione dell’art. 80

1990 concernente l’espulsione dal territorio dello Stato, impedita anche dalla propria condizione personale di soggetto coniugato, con prole, con cittadina italiana e residente in Italia ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. c) d. Igs. n. 286 del 1998, previsione che esplica effetti preclusivi
anche in relazione a reati concernenti sostanze stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La posizione del ricorrente Haruni Marinel è stata separata da quella degli altri e il procedimento che lo riguarda rinviato a nuovo ruolo, attesa l’opportunità di attendere la decisione
delle Sezione Unite, investite della risoluzione di plurimi contrasti interpretativi, tra cui quello
concernente il tema dell’illegalità della pena dei reati riguardanti droghe leggere, ove concordata in base ai previgenti parametri normativi ma comunque ricompresa entro i limiti edittali
nuovamente operanti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 (v.
Sez. 3 ord. di cui al dispositivo e di recente Sez. 7 ord. in data 08/01/2014, ric. Jazouli in proc.
RG. n. 22621/2014).

2. Il ricorso proposto da Haruni Robert è fondato deve essere accolto; esso investe due punti
della decisione impugnata, il primo dei quali, concernente i criteri di determinazione della pena
finale, di gran lunga più rilevante rispetto all’altro riguardante l’espulsione di cui all’art. 86
d.P.R. n. 309 del 1990.
Nell’individuare, infatti, il reato più grave ai fini del computo della pena complessiva, il giudice
ha indicato come tale quello di cui al capo BB concernente la violazione dell’art. 73 stesso
Decreto, che riguarda la detenzione di oltre 300 kg. di marijuana, sostanza psicotropa appartenente al novero delle cd. droghe leggere, categoria la cui rilevanza è stata ripristinata per
effetto della citata sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale.
Tanto premesso, il ‘ripristinato’ limite edittale massimo di pena detentiva di cui all’art. 73,
comma 4 legge stupefacenti, nella versione anteriore alla novella di cui alla legge n. 49 del
2006 dichiarata incostituzionale, è oggi pari a sei anni di reclusione, laddove nella fattispecie la
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d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione al reato di cui al capo U e dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del

pena detentiva base è stata determinata dal giudice in sei anni e tre mesi, vale a dire in misura
in quel momento di poco superiore al minimo ma oggi eccedente il massimo edittale.
Trattasi di un caso tipico di pena divenuta illegale e al riguardo vale osservare che pur nel variegato panorama formatosi nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul tema della
pena applicata con sentenza di patteggiamento per le droghe leggere, la fattispecie in questione non ha mai dato luogo a contrasti interpretativi, pacifica essendo stata ritenuta la necessità
di annullare la decisione in tal modo assunta (v. ad es. Sez. 6 sent. del 02/12/2104, ric.
Minardi non ancora massimata ma ampiamente diffusa in rete).
La sopravvenuta illegalità della pena concordata impone, pertanto, l’annullamento della deci-

nuovo accordo sulla base dei nuovi o per meglio dire ripristinati parametri normativi di riferimento.
Anche il secondo motivo è fondato e quanto al contenuto si rinvia alle considerazioni di cui al
terzo capoverso del successivo punto 4.

3. I ricorsi rispettivamente proposti da Ago Ilir, Kurupi Alfor e Vukaj Ervin sono, invece, fondati per le (diverse) ragioni esposte con i relativi motivi.
Costituisce, infatti, ostacolo normativo all’adozione della misura di sicurezza dell’espulsione
dallo Stato dello straniero condannato ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 – così qualificata dalla
Corte Costituzionale giusta sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995 e come tale inapplicabile in
assenza di concreto accertamento della pericolosità sociale – il disposto dell’art. 164, comma 3
cod. pen. che sancisce l’incompatibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena
con ogni altra misura di sicurezza diversa dalla confisca di cui all’art. 240 cod. pen.
Anche sul piano processuale, del resto, l’applicazione di una pena negoziata non superiore ai
due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, preclude l’applicazione di misure
di sicurezza diverse dalla confisca, secondo quanto stabilito dall’art. 445 comma 1 cod. proc.
pen.
Poiché entrambe le condizioni si sono verificate riguardo alla posizione giuridica dei predetti
ricorrenti, la sentenza va annullata senza rinvio, limitatamente a tale statuizione

4. Diverse considerazioni valgono per il ricorrente Paluka Klaudio, riguardo all’espulsione parimenti disposta dal giudice nei suoi confronti.
L’accordo raggiunto con il PM ha previsto l’applicazione della pena di tre anni e otto mesi di
reclusione oltre alla pena pecuniaria e per lui non valgono, pertanto, le preclusioni normative
indicate al precedente punto 3.
L’espulsione è stata, tuttavia, disposta senza motivazione e soprattutto in assenza di positiva
verifica della pericolosità sociale dell’imputato, atteso che essa costituisce non già pena accessoria, come ritenuto in sentenza, bensì vera e propria misura di sicurezza, giusta la ricordata
sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 1995; non è stata, inoltre, considerata l’incidenza
sulla fattispecie dell’art. 19, comma 2 lett. c) d. Igs. n. 286 del 1998
4

sione nella sua interezza, dovendo essere rimessa alle parti la riformulazione di un (eventuale)

S’impone, pertanto, l’annullamento della decisione in parte qua con rinvio degli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame sul punto
L’altro motivo articolato dal Paluka è, invece, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena, si è conformato ai termini dell’accordo convenuto tra le parti, quali
esattamente riportati in sentenza; in conformità alle indicazioni di questa Corte regolatrice, ha
poi esplicitato i controlli a lui demandati, soddisfacendo in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del

5. Vanno, infine, dichiarati manifestamente infondati i ricorsi proposti da Ambrosi Lorenzo e
da Haruni Lulzim, che entrambi investono il percorso argomentativo seguito dal giudice per addivenire all’applicazione delle pene rispettivamente concordate con il PM: valgono al riguardo le
considerazioni di cui all’ultimo capoverso del precedente punto 4.

P. Q. M .

Ordina la separazione della posizione di Haruni Marinel e rinvia il relativo procedimento a
nuovo ruolo, stante l’opportunità di attendere la risoluzione della questione rimessa alle Sezioni Unite dalla 3° Sezione Penale in data 2.12.2014 (RG n. 48107/2013 ric. Sebbar), mandando alla cancelleria di formare autonomo fascicolo processuale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Haruni Robert e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di Ago Ilir, Kurupi Alfor e Vukaj Ervin limitatamente all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e rigetta nel resto i
relativi ricorsi.
Annulla la sentenza nei confronti di Paluka Claudio limitatamente all’espulsione disposta ai
sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia al Tribunale di Venezia per nuovo esame sul
punto; rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibili i ricorsi presentati da Annbrosi Lorenzo e Haruni Lulzim, che condanna
al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 03/12/2Q14

27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/ 1998, Messina).

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