Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48638 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48638 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAADONNE SAMIR N. IL 02/11/1973
avverso la sentenza n. 7078/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 25/09/2013

Motivi della decisione
Saadonne Samir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Torino in data 7.03.2012, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino il 3.08.2011, in ordine al
reato di furto aggravato. La parte si duole della entità della pena inflitta,
censurando la mancata esclusione della recidiva; al riguardo, rileva che la recidiva
reiterata ex art. 99 comma 4, cod. pen., non implica obbligatoriamente un

Il ricorso è inammissibile.
Invero, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E’ appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero
in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena
ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22
settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello ha
infatti considerato, nel censire lo specifico motivo di gravame, che non poteva
trovare accoglimento la richiesta di esclusione dell’aumento di pena per la recidiva.
E ciò in quanto, secondo il discrezionale apprezzamento espresso dalla Corte
territoriale che non risulta sindacabile in questa sede di legittimità, non era
possibile disconoscere nel caso gli effetti penali della recidiva che risultava
pienamente sussistente.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle • mmende.
Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2013.

aumento di pena.

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