Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48638 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48638 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UMAR JHON BARNES N. IL 13/03/1979
avverso la sentenza n. 1844/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -PasApecutiAlg
che ha concluso per
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Data Udienza: 22/10/2015

1

Ritenuto in fatto
1.La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo
grado, ha dichiarato Umar lhon Barnes responsabile del delitto detenzione al fine di cessione a
terzi di gr. 630,3 di eroina, con un grado di purezza pari del 41,9%, rivenuta all’interno di un
calzino, mentre poi, pur confermando il diniego di attenuanti, ha rideterminato la pena inflitta

origine inflitta in misura superiore era frutto di un errore di calcolo relativo all’aumento per la

recidiva.
In conclusione, ha poi disposto la traduzione della sentenza nella lingua del Paese di
origine come richiesto dall’imputato, nel verbale di udienza, a norma del novellato art. 143,
comma 2, c.p.p.
2,11 difensore propone ricorso e deduce:
– violazione di legge, in relazione agli artt. 143, 456, 458 comma 2, 546, 601 e 650 c.p.p.
nonché degli artt. 178 lett c) c.p.p.
Sì eccepisce la nullità del giudizio di primo e secondo grado poiché nessun atto processuale
è stato tradotto nella lingua conosciuta all’imputato.
E’ evidente che alla luce della corretta applicazione dell’art.143 c.p.p. la dedotta violazione
determina la collegata violazione delle norme in tema di intervento dell’imputato.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile per assoluta genericità.
In narrativa, si è posto in rilievo che l’imputato solo a conclusione del giudizio d’appello
ha chiesto e ottenuto la traduzione della sentenza resa all’esito di tale grado, ma non vi è
alcunché che faccia riferimento alla non conoscenza della lingua italiana in atti precedenti e,
peraltro, nello stesso ricorso non si enunciano le disposizioni violate senza specificare alcunché
sulla non conoscenza della lingua italiana.
Il diritto ad ottenere di traduzione degli atti è riferito all’imputato alloglotta che non
conosca la lingua italiana e ciò risulti dagli atti del procedimento( Sez. VI, 8 gennaio 2015,dep.
13 gennaio 2015, n. 1199).
Peraltro, anche dopo l’attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo
2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana
dà luogo ad una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita dalla parte prima
del compimento dell’ atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e,
comunque, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di
primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado
successivo (Sez. III, 24 giugno 2015,dep. 16 luglio 2015, n. 3081).
La nullità, nel nostro caso, è stata solo oggetto di motivo di ricorso per cassazione e non
dedotta nei termini stabiliti per le nullità a carattere intermedio.

in anni otto, mesi due e giorni 20 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, poiché la pena ab

2
Il ricorso è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e per avere proposto
censure non consentite nel giudizio di legittimità e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare la somma, che si ritiene
equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le
condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ilricorsh e condanna i,kricorrente_al pagamento delle spese processuali e

pasciia. quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015.

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