Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48636 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48636 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TODARO IGNAZIO N. IL 04/04/1970
avverso la sentenza n. 137/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

Osserva

4

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Todaro Ignazio avverso la sentenza
emessa in data 14.3.2012 dalla Corte di Appello di Trento che confermava quella in
data 9.12.2012 del Tribunale di Trento con cui il predetto era stato condannato alla
pena di anni uno e mesi due di reclusione ed C 700,00 di multa per i reati di furto di
un portafoglio, contenente, tra l’altro, una tessera bancomat, e di indebito utilizzo
della stessa.
Deduce la mancanza di motivazione in ordine sia alla penale responsabilità sia alla

Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché
la censura addotta è priva del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata, né rappresentazione di alcun parametro giustificativo di un trattamento
sanzionatorio più benevolo.
Inoltre la censura è anche manifestamente infondata, dal momento che la
motivazione s’appalesa corretta e congrua e del tutto coerente con i motivi di appello
che attenevano solo al trattamento sanzionatorio, rilevando come l’entità della pena
fosse ampiamente giustificata dalle modalità del fatto e dagli innumerevoli
precedenti condanne per fatti analoghi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

determinazione della pena.

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