Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48635 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48635 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIVIERA DESIDERIO N. IL 01/01/1985
DIBOIS TERESIO N. IL 27/01/1969
avverso la sentenza n. 1259/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia, Riviera Desiderio e
Dibois Teresio avverso la sentenza emessa in data 24.1.2012 dalla Corte di Appello di
Genova che, in parziale riforma di quella in data pronunciata in data 15.1.2010 dal
Tribunale di La Spezia- Sezione distaccata di Sarzana, concedeva l’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p. e riduceva la pena a mesi sei di reclusione ed C 150,00 di multa
per Sarzana e a Dibois a quella di anni 1 di reclusione ed C 300,00 di multa, per il
reato di furto aggravato.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivo non consentito nella presente
sede e manifestamente infondato.
Il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20
febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i
vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la
fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si
trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è
tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi
di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito; peraltro, il vizio
motivazionale deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile
“ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza.
Ma la censura addotta mira appunto ad una improponibile rivalutazione della prova e
si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibile, come tale, di aver seguito nel
presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza
ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei
suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

Deducono il vizio motivazione in ordine alla ritenuta loro penale responsabilità.

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