Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48634 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48634 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC SABATO N. IL 03/03/1985
AHMETOVIC JAGOVAR N. IL 15/03/1986
avverso la sentenza n. 2168/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

•■

Ricorrono per cassazione, con distinti atti, Halilovic Sabato e Ahmetovic Jagovar
avverso la sentenza emessa in data 28.12.2011 dalla Cote di Appello di Genova che in
parziale riforma di quella in data pronunciata in data 30.9.2010 dal Tribunale di La
Spezia, riduceva la pena inflitta ai predetti ad anni uno di reclusione ed C 70,00 di
multa per il reato di tentato furto aggravato.
Entrambi deducono la violazione di legge (l’Hahilovic rappresenta anche il vizio
motivazionale) in relazione all’art. 56 comma 3 c.p. per il mancato riconoscimento
della desistenza volontaria e alla normativa concernente il reato impossibile (art. 49
c.p.).
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti nella presente
sede, manifestamente infondati nonché aspecifici.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che han riproposto in questa
sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile laddove (pag. IV sent.) ha escluso gli estremi sia
della desistenza volontaria, sia del reato impossibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla
L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha
alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e
non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva,
non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite,
trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito; peraltro,
il vizio motivazionale deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato
a rilievi di macroscopica evidenza.

2

,

Osserva

Ma le censure addotte mirano appunto ad una improponibile rivalutazione della prova
e si risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito
nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata
sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di
razionalità dei suoi contenuti.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, per ciascuno, in favore della cassa delle

causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della

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