Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4863 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4863 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONFIGLIO CARMELO n. 25/7/1958
avverso l’ordinanza 325/2014 del 13/5/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
CATANIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bonfiglio Carmelo propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso la
ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania che il 19 marzo 2014 rigettava il
suo appello avverso l’ordinanza del 4 febbraio 2014 della Corte di Appello di
Catania di diniego della sostituzione della misura della custodia in carcere
applicatagli per il reato continuato di cui agli articoli 73 ed 80 d.p.r. 309.90 con gli
arresti domiciliari. La decisione negativa era basata sul presupposto della
permanenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non venute meno per
il solo dato del decorso del tempo, tenuto conto anche dei gravi e numerosi
procedimenti penali per reati di droga, associazione mafiosa, estorsione ed
evasione. A sostegno del ricorso deduce il venir meno o comunque la sminuita
gravità delle esigenze cautelari e, comunque, l’adeguatezza degli arresti donniciliari
con il controllo tramite il braccialetto elettronico.
Il ricorso è inammissibile.

Data Udienza: 21/10/2014

Il ricorrente, difatti, non individua espressamente carenze della motivazione
del provvedimento impugnato ma richiama genericamente principi
giurisprudenziali sulla cui base invoca una nuova valutazione in merito da parte di
questa Corte, così sviluppando motivi non consentiti in questa sede.
Valutati i motivi della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod.
proc. pen.(
Roma c(isì deciso il 21 ottobre 2014
Il Co

liere estensore

PierliJici li Stefano

il Presidente
Giovanni Conti

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

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