Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48628 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48628 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE POMPEIS GIANCARLO N. IL 31/05/1987
avverso la sentenza n. 18470/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/09/2013
52 de pompeis giancarlo
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del codice della strada
è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici. E l’unica questione dedotta, afferente alla presunta incompetenza per
territorio, viene tardivamente proposta per la prima volta nella presente sede di
legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 25 settembre 2013
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