Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48627 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48627 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
KIRUNGI Mohammed Sultani, nato a Dar es Salaam (Tanzania) il 28/07/1976,
avverso la sentenza del 23/12/2014 della Corte di Appello di Brescia;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

Con atto d’impugnazione personale il cittadino tanzaniano Mohammed Sultani
Kirungi ha proposto ricorso per cassazione avverso l’indicata sentenza della Corte di
Appello di Brescia che ha confermato la decisione resa, all’esito di giudizio abbreviato,
dal g.u.p. di Tribunale di Bergamo, con cui è stato riconosciuto colpevole del delitto di
illecita importazione di oltre due chili di eroina (suddivisa in 92 ovuli) e lo ha condannato
alla pena, in concorso di generiche circostanze attenuanti, di tre anni e otto mesi di
reclusione ed euro 12.000 di multa.
Con il ricorso si deduce genericamente il difetto di motivazione della sentenza
impugnata, nella parte in cui i giudici di appello non avrebbero provveduto alla
delibazione di tutti gli elementi ricostruttivi della condotta illecita dell’imputato.
Con nota a sua firma in data 9.9.2015, depositata in pari data presso l’ufficio
matricola (mod. IP1) della casa circondariale di Bergamo ove trovasi attualmente

Data Udienza: 05/11/2015

ristretto, il ricorrente ha comunicato la propria esplicita volontà di rinunciare alla
proposta impugnazione (“chiede di avere la sentenza definitiva”).
La dichiarata esplicita volontà di rinuncia del ricorrente al ricorso deve
considerarsi efficace per gli effetti di cui all’art. 589, comma 3, c.p.p., stante al riguardo
la piena validità processuale riconoscibile alla rinuncia personale dell’imputato e da
questi ritualmente trasmessa alla Corte di cassazione (cfr.: Sez. 1, n. 32155 del
19/06/2013, Palumbo, Rv, 256508; Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres,
Rv. 255671).

artt. 589 e 591, comma 1-lett. d), c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
cui segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
una somma da destinarsi alla cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in
misura di euro 500 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il Presidente stendore
Giacomo joIoni

L’enunciata volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi degli

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