Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48626 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48626 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OGHIS GOMES N. IL 01/09/1989
avverso la sentenza n. 670/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 25/09/2013
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Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Oghis Gomes in ordine ai reato di cui agli
articoli 648 e 494 c.p. e 73 d.PR.309/90, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
riferimento alla denegata prevalenza delle concesse
attenuanti generiche sull’aggravante e sulla recidiva
contestate.
Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La Corte di appello di Torino ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha
formulato un giudizio di sola equivalenza tra le
attenuanti generiche e l’aggravante e la recidiva
contestate, evidenziandone l’adeguatezza in considerazione
del fatto che l’Oghis ha riportato una condanna per
detenzione illecita e cessione di stupefacenti commesso
nel febbraio 2008.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento
l’annullamento per illogicità della motivazione con
a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2013
Il Presidente
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