Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48626 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48626 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
BOULFAID Hassan, nato in Marocco il 30/09/1981,
avverso la sentenza del 02/04/2015 del Tribunale di Modena;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

Con atto d’impugnazione personale il cittadino marocchino Hassan Boulfaid ricorre
per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Modena, con la quale -su sua
richiesta, concordata con il pubblico ministero- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la
pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 8.000 di multa per il reato (art. 73
comma 5 d.P.R. 309/90) di concorso in illecita detenzione per fini di vendita di grammi
5,80 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in punto
di omessa verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle prospettate
strumentali censure e comunque per loro indeducibilità, dal momento che non si
indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato (da lui stesso determinata in accordo con

Data Udienza: 05/11/2015

il p.m.), tale da presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il
decidente giudice di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire a una
sentenza di proscioglimento di cui difettano le condizioni (alla luce delle evenienze
evocate dalla sentenza: verbali di arresto e di sequestro) ovvero, ancor meno, valutare
non congrua e non adeguata al reale disvalore del fatto criminoso la pena applicata.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il Presidente estensore
Giacomoj Paolohi

equa, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

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