Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48625 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48625 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
Data Udienza: 05/11/2015
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
EL HARIRI M’hamed, nato in Marocco il 10/02/1968,
avverso la sentenza del 26/02/2015 del G.I.P. del Tribunale di Savona;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.
FATTO E DIRITTO
Per mezzo del difensore l’imputato cittadino marocchino impugna per cassazione
la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Savona con cui, su sua richiesta assentita dal
pubblico ministero, gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., riconosciutegli le attenuanti
generiche stimate prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di tre anni e otto mesi di
reclusione ed euro 12.000 di multa per il delitto di illecita detenzione per finalità di
vendita di grammi 400 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
alla mancata verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
suscettibili di essere apprezzate in favore dell’imputato, ed in relazione -in subordinealla asserita eccessività della pena applicata.
Le delineate generiche censure sono indeducibili e palesemente infondate, perché
le stesse non indicano alcuna concreta ragione per cui -a fronte di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato ed implicante rinuncia a questioni sulla
a
colpevolezza- il decidente giudice di merito avrebbe dovuto optare per una conclusione
liberatoria, pur avendo previamente vagliato l’insussistenza di situazioni riconducibili
nell’area dell’art. 129 c.p.p. alla stregua delle unisignificanti emergenze processuali. La
pena applicata, conforme all’accordo intervenuto tra le parti processuali, non è
suscettibile di postuma rivisitazione nell’odierna sede.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Roma, 5 novembre 2015
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione della