Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48624 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48624 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO FRANCESCO N. IL 29/04/1964
avverso la sentenza n. 1066/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 25/09/2013

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe,

l’imputato

Pappalardo Francesco – giudicato responsabile del delitto di
cui agli articoli 624,625 numeri 2 e 7 c.p.- ha proposto
personalmente ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e contraddittorietà

Alla dichiarazione dei motivi, peraltro, non segue alcuna
specificazione che ponga il giudice della impugnazione nella
condizione di conoscere la doglianza nel suo indirizzo, nel
suo oggetto, nella sua tessitura argomentativa.
L’impugnazione è così priva sia della individuazione dei
capi o punti della decisione ai quali vorrebbe riferirsi,
sia della indicazione specifica delle ragioni di diritto
che sorreggono il richiesto annullamento. Il ricorso non
propone alcuna questione alla quale il giudice di
legittimità sia messo in condizione di rispondere.
In forza dell’art. 581 co. 1^ lett c) e 591 cpp e 606 co.
3^ cod. proc.pen. un tale ricorso deve essere detto
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

e quindi a colpa,

(cfr. Corte

Costituzionale

del

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a

ed illogicità della motivazione in punto di responsabilità.

favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.

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