Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48624 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48624 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
ABIDI Abderrahman, nato a Ouled Ismail (Marocco) il 01/01/1971,
2. SAMLALI El Hassania, nata a Douar Tamsahelt (Marocco) il 04/07/1990,
avverso la sentenza del 26/01/2015 del Tribunale di Bergamo;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

Per mezzo del loro difensore i due imputati cittadini marocchini indicati in epigrafe
impugnano per cassazione la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui, su loro richieste
assentite dal pubblico ministero, è stata ad essi applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di un
anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa ciascuno per il delitto di
concorso in illecita detenzione di cinque chili di sostanza stupefacente del tipo hashish
rinvenuta in loro possesso il 9.1.2015.
I ricorrenti lamentano violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla
disposta confisca ex art. 240 c.p. delle somme di denaro depositate su libretti di
risparmio postali intestati ai prevenuti e dei telefoni cellulari in possesso di entrambi
nonché il sequestro conservativo della somma di euro 700 in contanti pure trovata in
loro disponibilità. Ad avviso dei ricorrenti il giudice non avrebbe compiutamente esposto i
motivi del sequestro conservativo e dell’applicata misura di sicurezza patrimoniale.

Data Udienza: 05/11/2015

Tali censure sono manifestamente infondate, poiché la sentenza, non soltanto si
segnala per la commendevole diffusa motivazione dell’inesistenza di cause proscioglitive
dei due imputati, ma illustra adeguatamente i referenti richiamati dalla legge (art. 445
c.p.p.) ai fini della confisca del denaro e dei telefoni cellulari in caso di applicazione
concordata della pena. Al pari del sequestro conservativo, la confisca del denaro
depositato sui libretti di risparmio (oltre ai cellulari) è stata motivatamente disposta per
essere il denaro, in entrambi i casi, sicuro profitto dell’attività di spaccio di droga

lecita occupazione lavorativa (“Gli imputati hanno disponibilità di ingenti somme di
denaro, di un’auto BMW e dell’appartamento presso cui la polizia ha eseguito la
perquisizione domiciliare; per contro non hanno alcun reddito di lavoro…3.
Conseguentemente i due ricorsi sono inammissibili e dalla declaratoria di
inammissibilità discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e -a titolo individuale- al versamento della somma, che si stima equa, di euro 1.500
(millecinquecento) pro capite alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa
delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il Presidente
Presidente stensore
aoloni

attribuita ai due ricorrenti in tutta evidenza privi di legittime fonti di reddito e di qualsiasi

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