Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48623 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48623 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MESSINA ROCCO N. IL 03/12/1951
avverso la sentenza n. 244/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 05/11/2015
RG 44/15
Motivi della decisione
L’imputato MESSINA Rocco ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Reggio Calabria che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il 20.9.2011
appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al
reato di cui all’art. 3bis comma 4 I.n. 575/65 e la relativa pena inflitta.
Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante – rispetto alla natura colposa della
contravvenzione – la vicenda della rateizzazione del debito rispetto alla sua intervenuta
scadenza. Come pure rispetto alla giustificato diniego delle attenuanti generiche in presenza di
plurimi precedenti ostativi.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5.11.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Preside te (
Giacom
aoloni
Il ricorrente deduce violazione della legge penale avendo versato parte della somma dovuta
come cauzione e trovandosi nella situazione di assoluta indigenza, rispetto alla quale alcun
accertamento è stato effettuato; inoltre, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione
in relazione alla entità della pena inflitta ed al diniego delle attenuanti generiche.