Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48622 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48622 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BROCOLINI ANGELO N. IL 18/04/1954 parte offesa nel
procedimento
c/
PETRELLA MAURO N. IL 17/02/1966
avverso il decreto n. 2636/2011 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del
22/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

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I

Osserva

Ricorre per cassazione l’avv. Brocolini Angelo avverso il provvedimento in data
22.3.2012 del G.i.p. del Tribunale di Lucera con cui si disponeva l’archiviazione del
procedimento n. 266/10 R.G.N.R. e n. 2636/11 R.G.I.P. su richiesta del P.M.
Deduce il vizio motivazionale.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile.
Infatti, premesso che comunque il decreto in questione è sorretto da sufficiente
motivazione, il medesimo non è ricorribile in cassazione, non essendo stati

quindi in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

rappresentati motivi di cui all’art. 127 commi 12 e4 c.p.p. (art. 409 n. 6 c.p.p.) e

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