Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48622 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48622 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

Data Udienza: 05/11/2015

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
MBAYE AMADOU MAKHTAR, nato a Dakar (Senegal) il 19/03/1976,
avverso la sentenza del 22/10/2014 della Corte di Appello di L’Aquila;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la
sentenza del g.i.p. del Tribunale di Pescara, che all’esito di giudizio abbreviato ha
riconosciuto il cittadino senegalese Amadou Makhtar Mbaye colpevole del delitto di
illecita detenzione per finalità commerciali di kg. 2,165 di sostanza stupefacente del tipo
marijuana (risultata idonea, in base agli accertamenti tecnici disposti dal p.m., al
confezionamento di 5.118 singole dosi droganti per medio assuntore) e lo ha
condannato, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena di due anni e due mesi di
reclusione ed euro 10.000 di multa.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge (art. 73 co. 5 L.S.; artt. 133, 62 bis c.p.) e
difetto e illogicità della motivazione con riferimento al diniego della qualificazione della
condotta criminosa ai sensi della autonoma ipotesi di reato del fatto lieve prevista
dall’art. 73 comma 5 L.S. (come novellato dalla legge 79/2014) e alla eccessività della

al

pena (elusiva del principio del finalismo rieducativo della sanzione) inflitta al prevenuto,
cui sono state concesse le attenuanti generiche in misura non equivalente alla riduzione
massima di legge.
Premesso che i giudici di merito hanno applicato al ricorrente la sanzione prevista
dal regime sanzionatorio per le droghe c.d. leggere ripristinato a seguito della nota
sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è agevole rilevare che i motivi di ricorso,
aspecifici (siccome traducentisi in mera replica degli omologhi motivi di gravame

manifestamente infondati. Gli stessi afferiscono infatti a tematica, quale quella del
trattamento punitivo, riservata all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, che
nella vicenda per cui è processo è stato espresso con motivazione sufficiente e logica
nonché conforme agli indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice. Congruamente in
vero la sentenza impugnata ha ritenuto pregiudizialmente ostativo all’invocata
applicazione dell’ipotesi del fatto lieve il dato ponderale della sostanza stupefacente
caduta in sequestro. Elemento che conseguentemente ha impedito alla Corte distrettuale
di reputare il fatto illecito come scandito da minima offensività, sì da indurre ad una
riduzione della non elevata pena inflitta dal giudice di primo grado.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi
equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il Presidente estensore
Giacomo aoloni

adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di secondo grado), sono indeducibili e

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