Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48621 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48621 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 25/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPISARDA FILIPPO N. IL 20/02/1985
avverso la sentenza n. 76/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

/9/

Z

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Rapisarda Filippo in ordine al delitto di cui
agli articoli 110, 624, 625 n.2 e 7c.p., ha proposto
ricorso

per

l’imputato

cassazione

chiedendone

l’annullamento per mancanza, contraddittorietà e manifesta

Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, coma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Catania ha
invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto
di responsabilità, in quanto ha evidenziato che la
responsabilità dell’imputato si desumeva dall’oggettiva
ricostruzione del fatto e dagli elementi di prova a suo
carico, con particolare riferimento alla circostanza che
il Rapisarda era stato visto dai Carabinieri mentre stava
spingendo il ciclomotore di cui era stato denunciato il
furto ed era stato poi trovato in possesso dello stesso
ciclomotore nascosto sotto la sua abitazione. Pertanto non

illogicità della motivazione in punto di responsabilità.

appariva idonea a modificare il quadro probatorio la
deposizione della madre dell’imputato, così come ritenuto
dalla difesa.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

,97

(.3
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013

DEMOSITA TA1

al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

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