Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48621 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48621 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
BETTONI Abramo, nato a Borno (BS) il 19/11/1972,
avverso la sentenza del 16/03/2015 del G.U.P. del Tribunale di Brescia;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.
FATTO E DIRITTO
Per mezzo del difensore l’imputato Abramo Bettoni impugna per cassazione la
sentenza del g.u.p. del Tribunale di Brescia con cui, su sua richiesta assentita dal
pubblico ministero, gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., esclusa la recidiva
(erroneamente contestata), la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 6.000 di
multa per otto episodi (unificati a norma dell’art. 81 co. 2 c.p.) di concorso in acquisto,
detenzione e cessione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. Pena
incrementale di quella di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 14.000 di multa
applicatagli con altra sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 13.4.2012 del g.u.p. del
Tribunale di Brescia per omologa più grave condotta criminosa, così determinando una
complessiva pena di cinque anni di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Con il ricorso sì adduce, con unico motivo di doglianza, la violazione ed erronea
applicazione dell’art. 133 c.p. con riferimento alla asserita “omessa motivazione in punto
quantificazione della pena”.
Data Udienza: 05/11/2015
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo totalmente generico e non
consentito nell’odierno giudizio di legittimità, mostrandosi distonico rispetto ad una
richiesta di patteggiamento della pena proveniente dallo stesso imputato e tale da
presupporre implicita rinuncia a questioni attinenti, oltre che alla qualificazione dei fatti
criminosi, alla misura della pena da lui stesso determinata in accordo con il p.m.
Genericità e pretestuosità del motivo di impugnazione rese vieppiù palesi dalla
constatazione che il giudice di merito ha compiutamente enunciato le valutazioni
espresse in ordine alla congruità della pena oggetto dell’accordo sanzionatorio raggiunto
per la continuazione […] e della riduzione per il rito, è congrua e conforme ai criteri
oggettivi e soggettivi di graduazione di cui all’art. 133 c.p.
g.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, adeguata
ai profili di colpa che connotano la rilevata causa di inammissibilità, di euro 2.000
(duemila) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
tra imputato e p.m. (v. sentenza: “La pena finale concordata, tenuto conto degli aumenti