Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48620 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48620 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRANGI ROBERTO N. IL 21/08/1976
avverso la sentenza n. 2602/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/11/2015
27681/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano in
data3.3.15 ha definito ex art. 444 c.p.p. il processo a carico di
ROBERTO STRANGI per reati di evasione, furto, resistenza,
lesioni, ricorre l’imputato tuttavia senza enunciare motivi,
2.
Il ricorso è inammissibile mancando i motivi,
conseguente è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 – equa al caso – in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015
neppure presentati dal difensore.