Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4862 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4862 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CAMPOBASSO
nei confronti di:
STIVALETTI VINCENZO N. IL 14/07/1965
COLANGELO MASSIMO N. IL 06/06/1976
avverso l’ordinanza n. 40/2014 TRIB. LIBERTA’ di CAMPOBASSO,
del 08/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
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le4e/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 21/10/2014

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame della
stessa città, in data 8-5-2014 , con cui è stata applicata la misura coercitiva
degli arresti domiciliari nei confronti di Stivaletti Vincenzo e Colangelo
Massimo.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge poiché il Tribunale del riesame ha
omesso di disporre l’attivazione del dispositivo di monitoraggio
elettronico,costituente, a seguito della recente modifica normativa, primaria e
obbligatoria modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti
domiciliari, a norma dell’art. 275 bis cod. proc. pen.. Anche perché il tenore
della motivazione del provvedimento è tale da escludere che il Tribunale
abbia implicitamente motivato circa la non necessità del dispositivo di
controllo elettronico, giacché il giudice a quo ha fatto espresso riferimento
alle esigenze di tutela della collettività, in relazione al pericolo di reiterazione
di illecite condotte.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’appello del PM è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è noto, l’interesse richiesto dall’art 568, comma 4, cod. proc. pen.
costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è
correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Esso
sussiste dunque solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione del predetto provvedimento , una situazione pratica più
vantaggiosa per l’impugnante ( cfr. ,ex plurimis, Cass. Sez. Un. 13-12-1995,
Timpani, Rv 203093; Cass. Sez I, 17-10-2003, n 47496, Arch n. proc. pen
2004 , 217)e non può pertanto essere ravvisato laddove l’accoglimento
dell’impugnazione non apporti alla sfera giuridica dell’impugnante alcun
vantaggio concreto ed attuale. Viceversa concretezza ed attualità sono
requisiti coessenziali e indefettibili dell’interesse ad impugnare (Cass. Sez
VI, 21-4-2006 n 24637, C.E.D. Cass., n. 234734). In quest’ordine di idee, le
Sezioni unite hanno più volte precisato che il pubblico ministero , avuto
riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla
fondamentale funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulla
pronta e regolare amministrazione della giustizia, che gli è assegnata
dall’art 73 R.D. 30-141 n 12 , deve ritenersi titolare di un interesse a

901

RITENUTO IN FATTO

impugnare ogniqualvolta ravvisi la violazione o l’erronea applicazione di
una norma giuridica, sempre che , con il gravame proposto , egli intenda
perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche
praticamente favorevole ( Sez. U. 24 -3-1995, Boido , Arch . n. proc. Pen
1995, 47; Sez. Un. 13-12-1995, Timpani , Arch. N. proc. Pen. 1996, 72 ; v.
anche Sez. I 17-10-2003 n. 47496 , Arch. N. proc. Pen. 2004, 217) .Ne
deriva che l’interesse in disamina, mirando a rimuovere l’effettivo
al momento della decisione (Sez. U. 25-6- ’97 , Chiappetta , rv 208165),
affinchè quest’ultima possa avere una effettiva incidenza di vantaggio
sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell’impugnazione (Sez. U.
n.10372 del 27-9-1995 , Serafino ; Sez. U. n.20 del 20-1096,Vitale).Qualora ciò sia impossibile, vi è carenza di interesse
sopravvenuta. La nozione di carenza di interesse sopraggiunta va infatti
individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della
decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno,
a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio
tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la
stessa abbia già trovato concreta attuazione oppure in quanto abbia
perso ogni rilevanza, per il superamento del punto controverso ( Sez U. n.
6624 del 27-10-2011, Marinaj, Rv. 251693).
Sulla base di questi principi, é da ritenersi che la sopravvenuta estinzione
di una misura cautelare o la sua perdita di efficacia, nel corso del
procedimento di gravame, determini il venir meno dell’interesse
all’impugnazione e la conseguente inammissibilità della stessa ( Sez VI 214-2006 , n. 24637, rv. n. 234734). E’ quanto si verifica nel caso di
specie,risultando dalla segnalazione della Stazione Carabinieri di
Campobasso , acquisita agli atti, che i ricorrenti, che erano stati, nelle
more, assoggettati alla misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, non sono più sottoposti neanche a quest’ultima.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.

pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, deve persistere fino

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

Così deciso in Roma , ali ‘udienza del 21-10-2014.

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