Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48619 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48619 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UNGUREANU COSTEL N. IL 10/09/1978
avverso la sentenza n. 4840/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

9

23212/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di TORINO che in data
27.1.15 confermava la sua condanna per reato di evasione, ricorre per

applicazione dell’art. 168-bis c.p., 385 u.c. c.p., 99.4 c.p..

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione di merito dei singoli punti, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

cassazione l’imputato COSTEL UNGUREANU enunciando motivi di erronea

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