Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48618 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48618 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 25/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAROFALO DOMENICO N. IL 22/09/1964
avverso la sentenza n. 2838/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva

Ricorre per cassazione, personalmente, Garofalo Domenico avverso la sentenza
emessa in data 1.12.2010 dalla Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma di
quella pronunciata in data 13.10.2008 dal G.u.p. del Tribunale di Trani, riduceva la
pena inflitta al predetto per il reato di omicidio colposo in danno di Tomaselli
Francesco con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a mesi quattro di
reclusione.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.

motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione
della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, né
rappresentazione di alcun elemento, per giunta evidente, che consenta il
proscioglimento immediato ai sensi della richiamata norma.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché i

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