Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48618 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48618 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
ANXHELO Shqau, nato in Albania il 23/05/1990,
avverso la sentenza del 25/02/2015 del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.
FATTO E DIRITTO
Con atto d’impugnazione personale il cittadino albanese Shqau Anxhelo ricorre
per cassazione contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Castrovillari, resa dopo le
intervenute recenti modifiche normative della disciplina penale degli stupefacenti, con la
quale -su sua richiesta, concordata con il pubblico ministero- gli è stata applicata ex art.
444 c.p.p. la pena di tre anni di reclusione ed euro 6.000 di multa per il delitto di illecita
detenzione per finalità commerciali di oltre trentasei chili di marijuana, sostanza
stupefacente idonea alla formazione di 153.483 dosi medie giornaliere con effetti
droganti.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in punto
di omessa verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle prospettate
strumentali censure e comunque per loro indeducibilità, dal momento che non si
Data Udienza: 05/11/2015
indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato (da lui stesso determinata in accordo con
il p.m.), tale da presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il
decidente giudice di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire a una
sentenza di proscioglimento di cui difettano le condizioni (alla luce delle evenienze
evocate dalla sentenza: verbali di arresto, perquisizione e sequestro) ovvero, ancor
meno, valutare non congrua e non adeguata al reale disvalore del fatto criminoso la
pena applicata.
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, adeguata
al palese determinismo colposo della rilevata causa di inammissibilità di euro 2.000
(duemila) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il Presidente estensore
Giacomo aoloni
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del