Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48618 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48618 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
ANXHELO Shqau, nato in Albania il 23/05/1990,
avverso la sentenza del 25/02/2015 del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

Con atto d’impugnazione personale il cittadino albanese Shqau Anxhelo ricorre
per cassazione contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Castrovillari, resa dopo le
intervenute recenti modifiche normative della disciplina penale degli stupefacenti, con la
quale -su sua richiesta, concordata con il pubblico ministero- gli è stata applicata ex art.
444 c.p.p. la pena di tre anni di reclusione ed euro 6.000 di multa per il delitto di illecita
detenzione per finalità commerciali di oltre trentasei chili di marijuana, sostanza
stupefacente idonea alla formazione di 153.483 dosi medie giornaliere con effetti
droganti.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in punto
di omessa verifica della eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili in
favore dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità delle prospettate
strumentali censure e comunque per loro indeducibilità, dal momento che non si

Data Udienza: 05/11/2015

indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato (da lui stesso determinata in accordo con
il p.m.), tale da presupporre rinuncia implicita ad ogni questione sulla colpevolezza, il
decidente giudice di merito avrebbe dovuto disattendere tale richiesta e pervenire a una
sentenza di proscioglimento di cui difettano le condizioni (alla luce delle evenienze
evocate dalla sentenza: verbali di arresto, perquisizione e sequestro) ovvero, ancor
meno, valutare non congrua e non adeguata al reale disvalore del fatto criminoso la
pena applicata.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, adeguata
al palese determinismo colposo della rilevata causa di inammissibilità di euro 2.000
(duemila) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il Presidente estensore
Giacomo aoloni

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA