Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48617 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48617 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO GIUSEPPE N. IL 04/03/1957
VALLERI ANNA LUCIA N. IL 08/07/1973
avverso la sentenza n. 1102/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/09/2013
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Marino e Valleri
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto dagli imputati avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: la Valleri è stata vista nell’atto di uscire dalla villa nella quale si era
considera con implicita evidenza che si è in presenza di furti in appartamento, sicché è da
escludere, atteso il contesto della sottrazione, che essa abbia riguardato beni di infimo
valore.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione
pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000 ciascuno.
Roma 25 settembre 2013
introdotta con il complice per commettere il furto. Quanto all’attenuante la sentenza