Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48616 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48616 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONDELLO PIETRO N. IL 06/08/1983
avverso la sentenza n. 500/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 25/09/2013
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Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Mondello Pietro in ordine al delitto di cui
agli articoli 624, 625 numero 2 c.p., ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
difetto di motivazione con riferimento alla denegata
aggravanti e sulla recidiva contestate.
Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La Corte di appello di Palermo ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha
formulato un giudizio di sola equivalenza tra le
attenuanti generiche e le aggravanti e la recidiva
contestate, evidenziandone l’adeguatezza in considerazione
del fatto che il Mondello ha riportato diverse condanne
per reati di indole violenta e non ha mai mostrato segni
concreti di ravvedimento.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento
prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle
(.3
a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2013
Il Presidente
ier n est