Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48615 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48615 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SVEGLIO FRANCESCO N. IL 28/04/1976
avverso la sentenza n. 1289/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 25/09/2013

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Sveglio
Francesco – giudicato responsabile del delitto di cui agli
articoli 110,624,625 numeri 2 e 7 c.p.-

ha proposto

personalmente ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione in

punto di responsabilità.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché, a suo
avviso, non avrebbe esposto sufficientemente gli elementi di
fatto e di diritto su cui la decisione di condanna è
fondata.
Alla dichiarazione del motivo, peraltro, non segue alcuna
specificazione che ponga il giudice della impugnazione nella
condizione di conoscere la doglianza nel suo indirizzo, nel
suo oggetto, nella sua tessitura argomentativa.
L’impugnazione è così priva sia della individuazione dei
capi o punti della decisione ai quali vorrebbe riferirsi,
sia della indicazione specifica delle ragioni di diritto
che sorreggono il richiesto annullamento. Il ricorso non
propone alcuna questione alla quale il giudice di
legittimità sia messo in condizione di rispondere.
In forza dell’art. 581 co. 1^ lett c) e 591 cpp e 606 co.
3^ cod. proc.pen. un tale ricorso deve essere detto
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

a titolo di sanzione

(cfr. Corte

e quindi a colpa,
Costituzionale

del

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

ibt

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.

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